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STATUTO Art. 2) L'Associazione non ha fini di lucro ed ha sede presso la Società Schermistica cui appartiene il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’Associazione. Art. 3) L'A.M.I.S. si propone di coordinare l'attività sportiva dei soci, accomunati dalla pratica della Scherma, sia a livello nazionale che internazionale, nonché di favorire l'instaurarsi di rapporti amichevoli tra i soci, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva Art. 4) L'Associazione è composta da: a) Soci Onorari - fanno parte di questa categoria, su delibera del Consiglio Direttivo, coloro che hanno contribuito e contribuiscono in modo rilevante all'attività ed allo sviluppo dell'attività dell'Associazione. b) Soci Effettivi - fanno parte di questa categoria tutti gli iscritti all'Associazione che hanno compiuto il 30° anno di età, sia uomini che donne. c) Soci Sostenitori - fanno parte di questa categoria tutti coloro che, pur non praticando la Scherma, danno un contributo pecuniario annuo. Art. 5) I Soci che praticano attività agonistica devono essere tesserati alla FIS. L'iscrizione all’AMIS è effettuata direttamente o per il tramite dell’Affiliato per il quale il richiedente è iscritto alla FIS. L'Associazione recepisce i principi fondamentali del C.O.N.I. e dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Italiana Scherma ed il suo operato avviene nel rispetto degli stessi. Ogni associato può sollevare davanti alla Federazione Italiana Scherma, in persona dell'Organo di quest'ultima funzionalmente designato, le questioni che ritenesse coinvolgere il recepimento di cui sopra. Art. 6) Tutti i Soci sono tenuti al pagamento delle quote annuali fissate dal Consiglio. Art. 7) L'ammissione dei Soci avviene a seguito di presentazione di domanda di adesione, con versamento della quota di iscrizione. L'accettazione è stabilita dal Consiglio dell'A.M.I.S. con insindacabile giudizio. La qualifica di Socio si perde automaticamente in caso di mancato pagamento della quota associativa annuale. La radiazione od espulsione di un Socio può aver luogo, dietro delibera del Consiglio, quando egli commetta gravi o reiterate mancanze o comunque compia atti che contrastino sul piano formale o sostanziale con le finalità dell'Associazione. Avverso le delibere del Consiglio Direttivo in materia disciplinare, l’interessato può presentare ricorso ai competenti organi di giustizia della FIS. Art. 8) L'Associazione è amministrata da un Consiglio composto da un Presidente e sei Consiglieri, eletti dall’Assemblea, fra i quali il Consiglio stesso elegge due Vice presidenti, che con il Presidente costituiscono il Comitato Esecutivo, cui è demandata la gestione economica ed organizzativa. Le decisioni vengono prese a maggioranza, ma in caso di parità il voto del Presidente è determinante. Il Presidente e i Consiglieri durano in carica quattro anni, corrispondenti al quadriennio olimpico e sono rieleggibili. Sono eleggibili tutti i Soci Effettivi e Sostenitori in regola con il pagamento della quota annuale. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto in occasione della prima Assemblea annuale utile; hanno diritto di voto i Soci Effettivi e Sostenitori; viene prima eletto il Presidente e successivamente i Consiglieri; ogni votante può eleggere fino a sei Consiglieri. Al primo scrutinio viene eletto Presidente il Socio che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti; in difetto viene effettuato un ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Vengono eletti Consiglieri i Soci che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra più Soci la carica verrà assegnata al Socio più anziano d'età. In seguito alla comunicazione di convocazione dell'Assemblea, con all'Ordine del Giorno il rinnovo del Consiglio, verranno raccolte, fino al momento di inizio della votazione, le candidature, che saranno quindi oggetto di votazione. Art. 9) Il Consiglio cura l'esatta osservanza dei deliberati dell'Assemblea dei Soci, predispone il rendiconto economico finanziario annuale, vigila sull'andamento dell'Associazione, delegando eventualmente tale scopo a suoi membri con compiti specifici. Art. 10) I Consiglieri possono essere assistiti da un Segretario Cassiere, che tiene un fondo di cassa per le spese necessarie, il cui movimento dovrà risultare da apposito registro. Il Segretario Cassiere risponde del suo operato al Consiglio Direttivo. Art. 11) Le cariche non sono retribuite. Art. 12) In caso di dimissioni o vacanza sino a due Consiglieri, subentrano i primi non eletti dall'Assemblea precedente. In mancanza di altri non eletti, si procede ad un’elezione suppletiva. In caso di vacanza del Presidente o di più di due Consiglieri, l'Assemblea, appositamente convocata in sede straordinaria alla prima occasione utile, elegge un nuovo Presidente o un nuovo Consiglio. Art. 13) L'Assemblea dei Soci viene convocata in sede ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed in sede straordinaria per decisione del Consiglio stesso o quando viene richiesta da almeno un terzo dei Soci. Nelle Assemblee hanno diritto di voto i Soci Effettivi e Sostenitori con almeno tre mesi di anzianità associativa, in regola con il pagamento delle quote. Il Socio può farsi delegare da altro Socio; non sono ammesse più di due deleghe per Socio. Art. 14) La convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è comunicata ai Soci almeno sette giorni prima della riunione. Art. 15) Le Assemblee sono valide in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione, che può essere fissata nello stesso giorno della prima ad almeno un’ora di distanza, le Assemblee sono valide qualunque sia il numero dei partecipanti. L’Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti, salvi i casi specificati all’art. 8 e quelli in cui si applicano diverse prescrizioni del Codice Civile. Art. 16) I Soci sono tenuti al rispetto dei precetti dettati dalla pratica sportiva della Scherma e dalle norme di cautela e protezione occorrenti per l'incolumità fisica dei praticanti o impartite dalla Federazione Italiana Scherma. Art. 17 La partecipazione alle gare internazionali a numero limitato è subordinata alla approvazione del Consiglio Direttivo, ove a ciò delegato dalla FIS. Art. 18) Tutti i Soci devono dichiarare per iscritto di avere preso conoscenza del presente Statuto e del Regolamento annesso. Art. 19) Eventuali modifiche di Statuto possono essere discusse nelle Assemblee se poste all'Ordine del Giorno e devono venire approvate dai due terzi dei votanti; entrano in vigore all’atto dell’approvazione da parte del Consiglio della FIS. Art. 20) In caso di scioglimento dell’Associazione, che deve essere deliberato dalla maggioranza di almeno tre quarti degli associati, il patrimonio disponibile verrà devoluto ad altra associazione sportiva con finalità analoghe, ai sensi dell'articolo 90 comma 18, n. 6, della Legge n. 289/2002 e successive modificazioni, sentito l'organismo di controllo eventualmente preposto di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n° 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Art. 21) Per quanto non specificato, si applicano in via analogica, e se compatibili, le normative della FIS. |
